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Via Garibaldi, 22

98066 Patti (MESSINA)

Trasparenza

Trasparenza

Medietica Srl è una società di Mediazione del Credito che opera ai sensi dell’art. 128sexies del T.U.B., è iscritta all’OAM dal 22.01.2013 al nr. M98 ed ha sede legale a Patti in Via Garibaldi, 22 98066.
Medietica assicura, anche attraverso l’adozione di apposite procedure e sistemi di controllo interni, la trasparenza e la correttezza nell’attività di media- zione e di commercializzazione.

Nell’ambito della propria attività MEDIETICA ha redatto il presente Documento che riporta le norme e i criteri (PRINCIPI) in materia di Trasparenza e Correttezza a cui è tenuta nelle relazioni con la Clientela, e le politiche (PRASSI) attuate dalla società, coerentemente al rispetto dei suddetti principi.

Normativa principale di riferimento:

  • T.U.B. per quanto attiene alle disposizioni sul Mediatore Creditizio (art. 128-sexies del T.U.B.);
  • T.U.B. per quanto attiene alle disposizioni sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (Titolo VI del T.U.B.); o
  • Provvedimento della Banca d’Italia del 15 luglio 2015;
  • Disposizioni Banca d’Italia del 5 dicembre 2018 sulla trasparenza e sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;
  • OAM, Linee guida sui controlli interni previsti per le società di mediazione creditizia;
  • OAM, comunicazioni e linee guida.

La concorrenza nel mercato bancario e finanziario è fondamentale per una corretta gestione dei rischi a livello sistemico.
La Trasparenza e la Correttezza sono i principi cardine cui gli operatori del mercato finanziario devono improntare i propri comportamenti.
Nell’ambito della Normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, (Sezione VIII Mediatori Creditizi) ai sensi del Titolo VI del T.U., ai Mediatori Creditizi (art. 128-sexies del T.U.) si applicano se seguenti sezioni:

SEZIONE I | DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nell’ambito della propria autonomia negoziale Medietica applica i principi di correttezza, buona fede e trasparenza, nei comportamenti verso la clientela e verso le controparti con cui si interfaccia.
I principi generali che vengono applicati sono quelli di fornire alla clientela informazioni chiare, corrette, esaurienti e adeguate alla forma di comuni- cazione adottata e al target market di riferimento. I collaboratori diretti ed indiretti adottano i principi condivisi da Medietica e ricevono adeguata informativa/formazione in presenza di aggiornamenti di legge.

La redazione dei documenti da consegnare al Cliente rispetta i criteri di semplicità espositiva, correttezza e completezza.
La trasparenza viene applicata alla pubblicazione e alla comunicazione alle controparti (Cliente ed Intermediario finanziatore) di tassi, commissioni e condizioni contrattuali.

In caso di operazioni eseguite con più controparti e/o con strumenti composti e contestuali, tali politiche e prassi sono rispettate per ogni pratica. Medietica è dotata di sistemi di controllo interni (SCI) che presidiano i rischi operativi, legali e reputazionali.

È messa a disposizione del Cliente una copia della Guida relativa all’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il rispetto delle prescrizioni viene applicato anche nel caso in cui Medietica adotti tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione dei contratti. Medietica non ha stipulato convenzione alcuna con gli intermediari.

SEZIONE II | PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
(AD ESCLUSIONE DEL PAR.8)

Ai fini informativi il Cliente ha diritto di ricevere copia dei seguenti documenti:

  • Avviso sulla Trasparenza e sulla correttezza;

  • Fogli Informativi (contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del servizio offerto);

  • Copia del contratto di Mediazione;

  • Documento di sintesi che riporta in maniera sintetica e personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo, relativamente ad ogni tipo di operazione o servizio.

    Il dettaglio dei diritti e dei doveri del Clienti viene illustrato nel Foglio Informativo, che descrive diritti e doveri del rapporto contrattuale che si instaura con Medietica.

    Per ciascuna operazione intermediata MEDIETICA invia in tempo utile una comunicazione ai finanziatori sulle commissioni percepite, in modo che anche il costo complessivo dell’attività di mediazione possa essere incluso nel TAEG applicato all’operazione.

    Offerta fuori sede: Medietica si avvale di collaboratori esterni, ed a questo proposito verifica che, nel rispetto della normativa, detti collaboratori consegnino ai clienti, prima dell’acquisizione dell’incarico di mediazione del credito, il Foglio Informativo che deve riportare, unitamente alle informa- zioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente.

SEZIONE III | INCARICO/CONTRATTI (AD ESCLUSIONE DEI PAR. 4,5 e 6)

Gli incarichi di mediazione del credito sono redatti esclusivamente in forma scritta, senza deroga alcuna.
Nel pieno rispetto della normativa, un esemplare dell’incarico viene consegnato al Cliente; Medietica conserva l’esemplare dell’incarico contenente la firma del Cliente, quale prova della consegna e della presa visione del documento dalla controparte. L’acquisizione dell’incarico può avvenire anche tramite l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza: in tal caso vengono utilizzati supporti durevoli, unitamente all’attestazione espressa del cliente che intende finalizzare l’incarico.

SEZIONE IV | RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE OPERAZIONI (PAR.4)

Medietica conserva e mette a disposione dei Clienti la documentazione inerente le operazioni da questi poste in essere negli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non superior ai 90 giorni dalla richiesta.
I Clienti sono tenuti a pagare soltanto I costi strettamente necessari alla produzione dei documenti richiesti.

SEZIONE V| TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Nel caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza, fin dalla fase precedente all’incarico, viene garantito il rispetto dei principi di trasparenza, tramite l’adempimento degli obblighi di legge. L’ambito di applicazione è quello del territorio italiano, in cui Medietica opera, ed in cui risiedono I destinatari dei suoi servizi. In particolare, nel caso di stipula del contratto, il Cliente ha diritto di richiedere in ogni momento del rapporto contrattuale copia del cartacea dell’incarico; egli non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per i servizi non richiesti.

SEZIONE VI-BIS | CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI

Medietica, nel rispetto di quanto previsto dai principi generali:

  • opera con diligenza, correttezza e trasparenza tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
  • basa la propria attività sull’analisi approfondita delle informazioni rilevanti che riguardano il consumatore/cliente, ed elabora analisi ragionevoli sui rischi cui esso è esposto;

  • esegue valutazioni sulla sostenibilità dell’impegno;

  • fornisce un’informativa dettagliata, generale e personalizzata;

  •  indica nelle informazioni precontrattuali: i dati relativi al finanziatore, la finalità per le quali il credito può essere utilizzato, la tipologia di garanzie accettate, la possibile durata del contratto, la tipologia di tasso di interesse applicabile, il TAEG, tutte le spese non incluse nel costo totale del credito, ma da esso derivanti, modalità e condizioni del rimborso, se verrà consultata una banca dati ai fini del controllo delle posizioni debitorie complessive.

SEZIONE VII | CREDITO AI CONSUMATORI

Medietica, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e di informazione, prima della conclusione del contratto di credito, rende note al cliente le seguenti condizioni economiche:

  • il tipo di contratto di credito (redatto esclusivamente in forma scritta);

  • i dati del finanziatore e dell’intermediario del credito (denominazione, indirizzo della sede amministrativa, nome e cognome del soggetto che entra in rapporto con il consumatore);

  • tasso d’interesse (specificando se fisso oppure variabile) e le condizioni che ne disciplinano l’applicazione;

  • le condizioni di utilizzo;

  • nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

  • le spese, comunque denominate, comprese nel costo del credito;

  • se necessarie, l’esistenza di spese notarili a carico del Consumatore, in relazione alla stipula del contratto di credito;

  • l’importo totale del credito messo a disposizione del consumatore e le condizioni di utilizzo;

  • una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il Consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

  • il TAEG (che include anche i compensi del Mediatore Creditizio, comunicato al Cliente prima della conclusione del contratto ed oggetto di accordo su supporto cartaceo o durevole);

  • la necessità di sottoscrivere eventuali contratti/servizi accessori (esempio polizza assicurativa) e l’indicazione dettagliata degli stessi, ove presenti;

  • la durata del contratto di credito;

  • l’importo, il numero e la periodicità delle singole rate;

  • le eventuali garanzie richieste;

  • il diritto di rimborso anticipato;

  • l’esistenza o meno del diritto di recesso;

  • il diritto del Consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata;

  • il tasso degli interessi di mora, le condizioni in cui esso può essere modificato e le eventuali penali previste per l’inadempimento;

  • presenza di eventuali penali in caso di inadempimento;

  • il diritto del Consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;

  • l’eventuale limite temporale di validità temporale dell’offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

È obbligo dell’intermediario finanziario fornire tali informazioni attraverso il documento standard denominato “Informazioni europee di base sul cred- ito ai consumatori”
Si rammenta che il Consumatore ha diritto di ricevere assistenza in termini di informazione precontrattuale, caratteristiche del servizio offertogli, gli effetti del contratto del mancato pagamento. Il personale addetto assicura procedure di facilità di accesso alle informazioni, nonchè adeguata e aggiornata conoscenza degli strumenti e dei contratti offerti.
Il mediatore credizio comunica al finanziatore l’ammontare del compenso che il Consumatore è tenuto a versargli, in tempo utile affichè il finanziatore lo includa nel calcolo del TAEG.