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Articolo: Superbonus 110%. Al via da oggi la cessione del credito e lo sconto in fattura

Superbonus 110%. Al via da oggi la cessione del credito e lo sconto in fattura

Da oggi, 15 ottobre 2020, I contribuenti che hanno intenzione di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura, opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus e degli altri bonus edilizi dovranno comunicarlo tramite apposito modello all’Agenzia delle Entrate.

Per l’invio della comunicazione i soggetti interessati dovranno utilizzare l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto scorso e ritoccato, poi, dal recente provvedimento del 12 ottobre che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.


La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

L’alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta non vale soltanto per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se sostenute negli anni 2020 e 2021, precisamente:
a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
 b)  efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119; 
c)  adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119; 
 d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto; 
f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119”.

Per l’invio dell’opzione, deve essere utilizzato l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, reperibile sul sito internet dell’Agenzia.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione, quindi per le spese effettuate nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.
Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati.

L’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.