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Articolo: Il decreto Agosto è legge

Il decreto Agosto è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.126 del 13 ottobre 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

L’Assemblea di Montecitorio con 294 voti favorevoli e 217 contrari ha dato il via libera definitiva alla legge di conversione del decreto “Agosto”, che esce “irrobustito” da diversi nuovi articoli dopo i passaggi parlamentari. Consistenti le novità anche in materia di aiuti alle imprese.

Articolo 31 – sono incrementate di 403 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Articolo 42-bis – differiti al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro tale data, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Articolo 57-bis – per quanto riguarda il Superbonus al 110% sull’importo delle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione: i limiti delle spese (sostenute entro il 31 dicembre 2020) ammesse al beneficio sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, del 2017 e del 2009; in questo caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per le spese di ripristino degli immobili danneggiati, comprese le seconde case.

Articolo 60 – i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare, nell’esercizio in corso, fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La quota di ammortamento non effettuata è imputata all’esercizio successivo; con lo stesso criterio saranno quindi differite le quote successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario per un anno. Questa misura può essere estesa agli anni successivi con un decreto del ministro dell’Economia e Finanze.

Con il comma 7-sexies, inoltre, è estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl n. 34/2020: possono presentare la domanda i soggetti che non hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020. Per il riconoscimento del contributo sarà possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica (entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Agosto”), che sarà definita e attuata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 77 – con modifica in prima lettura in Senato, il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operatormaturato indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (articolo 28 del Dl n. 34/2020), per le imprese turistico ricettive spetta fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 81 – possono fruire del credito d’imposta pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe sportive anche gli investimenti effettuati nei confronti delle leghe di discipline paralimpiche.

Articolo 110 – le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con il versamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento. Le imprese che hanno l’esercizio che non coincide con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.