Tra le novità presenti nel Decreto Legge di agosto, vi è il rifinanziamento della Tax Credit per il settore alberghiero.
Il decreto rifinanzia la misura con 360 milioni da divide equamente nel 2020 e nel 2021 e modifica le modalità di fruizione che sarà utilizzabile subito in compensazione e non più in tre quote annuali.
Inoltre la misura viene estesa agli agriturismi e alle strutture che vogliono realizzare piscine termali, acquistare apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Lo scopo della misura consiste nella concessione di incentivi, sotto forma di credito d’imposta, per la riqualificazione, l’accessibilità e il miglioramento delle strutture alberghiere, a condizione che tali interventi effettuati abbiano anche le finalità di: adeguamento antisismico, messa in sicurezza, incremento del rendimento energetico, acquisto di mobili
Nello specifico alle strutture alberghiere, esistenti alla data del 01/01/2012 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute, nei limiti di 200.000 mila euro.
Le spese ammissibili, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, possono riguardare:
A. Interventi di riqualificazione edilizia (costruzione servizi igienici, demolizioni e ricostruzioni, ripristino edifici, adeguamento sismico, modifica prospetti, sostituzione pavimenti, sostituzione serramenti esterni ed interni, etc..)
B. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (sostituzione di finiture, adeguamento impianti tecnologici, rifacimento scale, ascensori o rampe, impianti sanitari, sistemi domotici e facilitazione dell’accessibilità, etc.)
C. Interventi di incremento dell’efficienza energetica (installazione impianti fotovoltaici, coibentazione, installazione pannelli solari per acqua calda, etc..)
D. Spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo (cucine e attrezzature per la ristorazione, mobili da interno ed esterno, pavimentazioni di sicurezza, attrezzature convegnistica, strumentazioni centri benessere, etc..).
Sono esclusi i beni usati, le imposte, i costi di valore unitario inferiore a 500 euro, i bolli, i servizi accessori e i costi non capitalizzati, ecc.