Medietica
25gen/120

Nuove regole per la vendita di prodotti agricoli ed alimentari.

Si direbbe “un colpo al cerchio e una alla botte”, ma non stiamo parlando di vino, bensì delle nuove misure introdotte dal Decreto Liberalizzazioni che introduce la forma scritta nella cessione dei prodotti agricoli ed alimentari.

C’è infatti chi vede una inutile complicazione o il tentativo di fare emergere reddito sommerso e chi, infine, ne apprezza la volontà di garantire certezze nei pagamenti.

Gli elementi che non potranno mancane nel contratto (ma può essere anche un ordine, una commissione, una fattura sottoscritta dalle parti, ecc.) sono la data, l’eventuale durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. E’ inoltre  vietato imporre condizioni di acquisto gravose, condizioni extracontrattuali e retroattive, ne si può subordinare la conclusione dei contratti all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto del contratto.

Per le merci deteriorabili, Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla consegna; mentre per le altre merci il termine è di 60 giorni.

L’indicazione di termini perentori genera indubbiamente un recupero economico a favore dei produttori nei confronti della GDO che oltre a schiacciare il prezzo, è abituata a termini di pagamento molto più lunghi dei 30 gg., tenendo conto che fra i “deteriorabili” rientrano tutti i prodotti (anche quelli confezionati) con una data di scadenza.

Durissime le sanzioni amministrative irrorate  dal Garante della concorrenza, vanno da516 a20 mila euro per l‘assenza della forma scritta e da500 a500 mila euro per il mancato rispetto del termine di pagamento.

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